Circolare n. 2/2020

La finanziaria 2020 L.160/2019 ( SECONDA PARTE)

Segue circolare n. 1 del 09.01.2020

Proseguendo con l’analisi delle disposizioni contenute nella Finanziaria 2020, si propone una sintesi delle “altre” novità, tra le quali si segnala:

RINNOVO PARCO VEICOLARE IMPRESE TRASPORTO PASSEGGERI – commi da 113 a 117

In sede di approvazione è previsto, per il 2020, un contributo per il rinnovo del parco veicolare delle imprese attive in Italia iscritte al Registro elettronico nazionale, finalizzato a:

  • accrescere la sicurezza del trasporto su strada;
  • ridurre gli effetti climalteranti.
    L’agevolazione in esame riguarda gli investimenti effettuati dall’1.1 al 30.9.2020 finalizzati:

• alla “radiazione, per rottamazione, dei veicoli”:
– a motorizzazione termica fino a Euro 4;
– adibiti al trasporto di passeggeri, mediante noleggio di autobus con conducente (ex Legge n. 218/2003) e servizi automobilistici di competenza statale (ex D.Lgs. n. 285/2005);
– di categoria M2 / M3;

• alla contestuale acquisizione, anche in leasing, di autoveicoli nuovi / adibiti ai predetti servizi di trasporto passeggeri / di categoria M2 o M3, a trazione:
– alternativa a metano (CNG);
– gas naturale liquefatto (GNL);
– ibrida (diesel / elettrico);
– elettrica (full electric);
– motorizzazione termica Euro 6.
La nuova agevolazione, compresa tra € 4.000 / € 40.000 per ciascun veicolo, non è cumulabile con altre agevolazioni relative alla medesima tipologia di investimenti (incluse quelle “de minimis” di cui al Regolamento UE n. 1407/2013).
È demandata al MIT l’emanazione delle disposizioni attuative dell’agevolazione in esame.

CREDITO D’IMPOSTA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI – comma 118

In sede di approvazione, al fine di incrementare il livello di sicurezza degli immobili, è introdotto uno specifico credito d’imposta ai fini dell’imposta sul reddito, per le spese relative all’acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo.
Le modalità attuative della nuova disposizione sono demandate al MEF.

Ai Sigg. Clienti Circolare n. 2/2020

INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI DA PARTE DI IMPRESE AGRICOLE – comma 123

In sede di approvazione è istituito uno specifico fondo al fine di favorire gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole che determinano il reddito agrario ex art. 32, TUIR o per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 connessi ad investimenti “Industria 4.0”.

Le modalità attuative della nuova disposizione sono demandate al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF).

PROROGA SABATINI-TER – commi da 226 a 229

È confermato il riconoscimento di un’integrazione alla spesa per il periodo 2020 – 2025 ai fini della proroga dell’agevolazione c.d. “Sabatini – ter” prevista dall’art. 2, DL n. 69/2013, consistente nell’erogazione, a favore delle micro, piccole e medie imprese, di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l’acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.

È altresì prevista la destinazione di una parte delle risorse a favore delle predette imprese che acquistano, anche in leasing, macchinari, impianti e attrezzature nuovi ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti / processi produttivi. In tal caso il contributo è rapportato agli interessi calcolati, convenzionalmente, sul finanziamento ad un tasso annuo pari al 3,575%.

PROROGA CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI MEZZOGIORNO – comma 319

È confermata la proroga fino al 31.12.2020 del credito d’imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive delle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).
Per le imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria, della pesca e dell’acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli / della pesca / dell’acquacoltura l’agevolazione in esame è concessa nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

BONUS BEBÈ – comma 340

È confermato il riconoscimento dell’assegno di cui all’art. 1, comma 125, Finanziaria 2015 anche per ogni figlio nato / adottato dall’1.1 al 31.12.2020, fino al compimento del primo anno d’età / primo anno d’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.
Il bonus, erogato mensilmente dall’INPS, è parametrato al valore dell’ISEE, come segue.

ISEE pari o inferiore a € 7.000 annui € 1.920
ISEE da € 7.001 a € 40.000 annui € 1.440
ISEE da € 40.001 annui € 960
L’importo è aumentato del 20% in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato nel 2020.

BONUS “ASILO NIDO” – comma 343

È confermato, con riferimento ai nati dall’1.1.2016, il riconoscimento “a regime” (e non più, quindi, solo per determinate annualità) del bonus c.d. “asilo nido”, ossia del buono di € 1.500 a base annua e parametrato a 11 mensilità, per il pagamento delle rette dell’asilo nido pubblico / privato, nonché per forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini con età inferiore a 3 anni, affetti da gravi patologie croniche.

Inoltre, a decorrere dal 2020, il bonus è incrementato di:

  • € 1.500 per i nuclei familiari il cui ISEE è pari o inferiore a € 25.000;
  • € 1.000 per i nuclei familiari il cui ISEE è compreso tra € 25.001 e € 40.000.

Dal 2022 il relativo importo può essere rideterminato con uno specifico DPCM.

CONSERVATORI DI MUSICA – commi 346 e 347

In sede di approvazione, con l’aggiunta della nuova lett. e-quater) al comma 1 dell’art. 15, TUIR, a decorrere dal 2021, è possibile detrarre ai fini IRPEF, per un importo non superiore a € 1.000, le spese sostenute:

• da contribuenti con reddito complessivo non superiore a € 36.000;
• per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a

conservatori di musica, a istituzioni legalmente riconosciute di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciute da una Pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.

ESENZIONE CANONE RAI ANZIANI A BASSO REDDITO – commi 355 e 356
È confermato che a decorrere dal 2020 con la modifica dell’art. 1, comma 132, Finanziaria 2008, l’esenzione dal pagamento del canone RAI è applicabile ai soggetti:

  • di età pari / superiore a 75 anni;
  • con reddito non superiore a € 8.000 (compreso quello del coniuge);
  • non conviventi con soggetti titolari di reddito proprio (ad eccezione di colf / badanti /collaboratori domestici).
    Tale agevolazione è limitata all’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza.

BONUS CULTURA 18ENNI – comma 357 e 358

È confermato anche per il 2020 il “bonus cultura” a favore dei residenti in Italia che compiono 18 anni nel 2020, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale.

ESONERO CONTRIBUTIVO COLTIVATORI DIRETTI / IAP – comma 503

È confermato, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero (per un periodo massimo di 24 mesi) dal versamento del 100% dell’accredito contributivo IVS a favore dei coltivatori diretti / IAP:

  • di età inferiore a 40 anni;
  • iscritti nella previdenza agricola dall’1.1 al 31.12.2020.SPESE PER IMPIANTI COLTURE ARBOREE PLURIENNALI – comma 509In sede di approvazione è previsto che, ai soli fini della determinazione della quota deducibile ex art. 108, comma 1, TUIR per il 2020, 2021 e 2022, le spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 20%, con esclusione dei costi relativi all’acquisto di terreni.

OLEOTURISMO – commi 513 e 514

In sede di approvazione dall’1.1.2020 le disposizioni in materia di enoturismo di cui all’art. 1, commi da 502 a 505, Finanziaria 2018 sono estese alle attività di oleoturismo.
In particolare con il termine oleoturismo si intendono “tutte le attività di conoscenza dell’olio d’oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell’olio d’oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito dei luoghi di coltivazione e produzione”.

CONTRASTO ALL’EVASIONE E ANALISI DEL RISCHIO – commi da 681 a 686

È confermato che per le attività di analisi del rischio di evasione l’Agenzia possa avvalersi, anche previa pseudonimizzazione dei dati personali dei contribuenti, di tecnologie, elaborazioni ed interconnessioni con altre banche dati (tra cui l’Archivio dei rapporti finanziari), al fine di individuare criteri utili all’emersione di posizioni di maggior rischio da sottoporre a controllo e incentivare l’adempimento spontaneo.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa al ddl della Finanziaria 2020 “le finalità perseguite dalla norma sono identificabili in:

• una maggiore utilizzabilità delle banche dati di cui dispone l’Agenzia delle entrate nell’elaborazione di modelli di analisi del rischio con i dati dell’archivio dei rapporti finanziari;

• possibilità di apportare correttivi e miglioramenti ai suddetti modelli in modo più efficiente e tempestivo in ragione di una maggiore ampiezza del set informativo a disposizione per la profilazione del rischio evasione;

• possibilità di escludere dalla selezione contribuenti per i quali l’incrocio delle banche dati faccia emergere elementi a supporto della loro capacità contributiva, consentendo di orientare l’attività di contrasto all’evasione in modo più efficace”.

La pseudonimizzazione, nel caso di utilizzo dei dati dell’Archivio dei rapporti finanziari, “comporta un trattamento dei dati volto al mascheramento dei dati personali e sensibili al fine di non renderli facilmente e direttamente attribuibili ad un soggetto specifico, senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive”.

Al fine di consentire lo svolgimento di tale attività, in sede di approvazione sono state introdotte alcune modifiche al D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e, in particolare è prevista l’inclusione delle attività di prevenzione e contrasto all’evasione fra quelle di rilevante interesse pubblico per le quali è disposta la limitazione di specifici diritti dell’interessato.

Inoltre, con riguardo al solo trattamento dei dati contenuti nell’Archivio di rapporti finanziari è demandata al MEF l’individuazione dei diritti da limitare e delle modalità di esercizio degli stessi, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

DIFFERIMENTO DEDUZIONE AMMORTAMENTO AVVIAMENTO – commi 714 e 715

Come stabilito dal comma 1079 dell’art. 1, Finanziaria 2019, le quote di ammortamento relative al valore dell’avviamento / altre attività immateriali per le quali sono state stanziate attività per imposte anticipate cui è applicabile l’art. 2, commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter, DL n. 225/2010, non ancora dedotte fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2017 sono deducibili come di seguito.

Deducibilità 5% (2019), 3% (2020), 10% (2021) 12% (2022 AL 2027) 5% (2028 AL 2029)
È ora confermato il differimento al 2025 e 4 periodi d’imposta successivi della deducibilità della quota del 5% riferita al 2019.

UNIFICAZIONE IMU – TASI – commi da 738 a 783

È confermata, a decorrere dal 2020, la soppressione dell’Imposta Unica Comunale (UIC) di cui all’art. 1, comma 639, Finanziaria 2014, ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI).
In altre parole, quindi, ferma restando la disciplina relativa alla TARI, le “vecchie” IMU e TASI dal 2020 sono sostituite dalla nuova IMU, la cui disciplina ricalca sostanzialmente quella previgente.

Resta ferma l’autonomia impositiva per la Regione Friuli Venezia Giulia e per le Province Autonome di Trento (IMIS) e Bolzano (IMI).

AMBITO SOGGETTIVO

Come in passato la nuova IMU è dovuta dai possessori di immobili, intendendo per tali il proprietario / titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie. Sono altresì soggetti passivi IMU:

  • il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di Provvedimento del Giudice che costituisce ai soli fini IMU il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
  • il concessionario, in caso di concessione di aree demaniali;
  • il locatario, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, per gli immobiliin leasing.
    In presenza di più soggetti passivi per un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione e deve tener conto delle relative condizioni soggettive ed oggettive.

AMBITO OGGETTIVO

Come in passato, la nuova IMU si applica agli immobili ubicati in Italia (fermo restando quanto disposto in Friuli Venezia Giulia, Province di Trento e Bolzano), con l’esclusione dell’abitazione principale, salvo quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. A tal fine si evidenzia che:

  • per fabbricato si intende “l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente”;
  • non è più prevista l’assimilazione per l’unità immobiliare posseduta da “italiani non residenti”, iscritti all’AIRE e già pensionati nei rispettivi Stati di residenza;
  • è “confermata” l’esenzione dall’imposta per i terreni agricoli:
    – posseduti / condotti dai coltivatori diretti / imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
    – ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’Allegato A alla Legge n. 448/2001;
    – a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
    – ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15, Legge n. 984/77, sulla base
    dei criteri individuati dalla CM 14.6.93, n. 9.
    É inoltre prevista l’esenzione dall’imposta per:

    • i fabbricati classificati / classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
    • i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis, DPR n. 601/73.
      L’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, DL n. 557/93 è pari allo 0,1% che il Comune può solo ridurre fino all’azzeramento.
      Con riferimento ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati, è previsto che:

• fino al 2021, l’aliquota di base è pari allo 0,1% che il Comune può aumentare fino allo 0,25% o diminuire fino all’azzeramento;

• dal 2022, è riconosciuta l’esenzione dalla nuova IMU.
L’aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76% che il Comune può aumentare fino all’1,06% o diminuire fino all’azzeramento.
Per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria gruppo catastale D l’aliquota di base è pari allo 0,86%, che il Comune può aumentare fino all’1,06% o diminuire fino allo 0,76% che rappresenta la quota riservata allo Stato.
Per gli “altri” immobili (diversi dall’abitazione principale e dai precedenti) l’aliquota di base è pari al 0,86% che il Comune può aumentare fino all’1,06% o diminuire fino all’azzeramento.
Dal 2020, i Comuni possono aumentare l’aliquota massima dell’1,06% fino all’1,14%, in sostituzione della maggiorazione TASI dello 0,8‰ (prevista nel 2015 e riconosciuta fino al 2019) dall’art. 1, comma 28, Legge n. 28/2015.
Dal 2021, i Comuni potranno diversificare le aliquote sopra esposte esclusivamente con riferimento alle fattispecie che saranno individuate dal MEF.

Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%.
NB
Per il 2020 i Comuni potranno approvare le delibere concernenti le aliquote ed il regolamento della nuova IMU anche oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 ma comunque entro il 30.6.2020, con effetto a decorrere dall’1.1.2020.

DICHIARAZIONE IMU
La dichiarazione relativa alla nuova IMU va presentata entro il 30.6 dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio, o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini dell’imposta. Viene quindi meno il differimento di tale termine al 31.12 previsto dal 2019 dal DL n. 34/2019. DEDUCIBILITÀ IMU

IMMOBILI STRUMENTALI
A decorrere dal 2022 l’IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa / lavoro autonomo mentre è indeducibile ai fini IRAP.
Per il 2020 / 2021 tale deduzione è ammessa nella misura del 60%.

Ulteriori novità normative in ambito comunitario
Note esplicative della Commissione Europea, pubblicate definitivamente il 29 dicembre 2019 (explanatory notes on«2020 Quick Fixes) in relazione alla:
Prova della cessione intra Ue anche per presunzione

Dal 1° gennaio 2020, per la prova della cessione intraUe il contribuente può disporre di una nuova presunzione legale che gli consente, a determinate condizioni, di trasferire sul fisco l’onere della prova. Per far valere la presunzione e ottenere lo specifico effetto l’operatore dovrà gestire e conservare in modo distinto per ogni trasporto la documentazione elencata all’articolo 45-bis del regolamento 282/2011/Ue.

La norma effettivamente distingue tra le cessioni che avvengono con il trasporto a cura del cedente e quelle che avvengono con il trasporto a cura del cessionario. Per entrambe le situazioni la norma richiede che il cedente disponga:
● di due documenti del trasporto rilasciati da due soggetti indipendenti tra di loro e indipendenti dal venditore e dal cessionario;

● o in alternativa un documento del trasporto di cui all’alinea precedente e un altro documento (sempre emesso da un soggetto indipendente): quale la polizza assicurativa, il pagamento del trasporto; l’attestazione di arrivo nello Stato membro di destinazione rilasciato da una pubblica autorità (ad esempio un notaio); l’attestazione del depositario che riceve i beni nello Stato di destinazione.

Inoltre nel caso di trasporto a cura del cessionario viene richiesto a quest’ultimo il rilascio di una dichiarazione in cui attesti l’arrivo delle merci e una serie di informazioni dettate espressamente dalla norma.
Dalla tipologia dei documenti richiesti è chiaro che nel caso in cui il trasporto sia curato (con un trasportatore terzo) dal cedente, l’acquisizione della documentazione richiesta è sicuramente fattibile, mentre nel caso in cui il trasporto è curato dal trasportatore l’acquisizione della documentazione di trasporto può avvenire solo con la cooperazione del cessionario (unico detentore della relativa documentazione di trasferimento del bene).

A prescindere dalla modalità di trasporto quello che risulta importante è la modalità della gestione contrattuale e delle richieste da formulare ai diversi protagonisti dell’operazione. In particolare, è necessario cambiare le clausole contrattuali con il trasportatore e il cessionario, adeguandole al regolamento. Inoltre, è necessario prevedere un processo di gestione digitalizzata dei documenti che consenta la tempestiva acquisizione dei documenti stessi. Infine è necessario prevedere una dedicata forma di conservazione elettronica.