Circolare n. 1/2020
La finanziaria 2020 L.160/2019 ( PRIMA PARTE)
Come di consueto è stata pubblicata sul S.O. n. 45/L alla G.U. 30.12.2019, n. 304 la c.d. “Legge di bilancio 2020” (Legge 27.12.2019, n. 160), contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2020, il cui art. 1 si compone di ben 884 commi.
Cercherò di sintetizzare ed informarvi delle novità fiscali più rilevanti, informazioni che ritengo necessarie per la loro corretta applicazione.
STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE IVA – comma 3
È confermato anche per il 2020 il mantenimento dell’aliquota IVA ridotta del 10% (passerà al 12% dal 2021) e dell’aliquota IVA ordinaria del 22% (passerà al 25% dal 2021 e al 26,50% dal 2022).
DEDUCIBILITÀ IMU – comma 4 e 5
Con la modifica dell’art. 3, DL n. 34/2019, è confermato che per il 2019 l’IMU è deducibile, relativamente agli immobili strumentali, nella misura del 50% a favore di imprese / lavoratori autonomi.
“SCONTO IN FATTURA” EFFICIENZA ENERGETICA / SISMA BONUS – commi 70 e 176
A seguito della modifica del comma 3.1 dell’art. 14, DL n. 63/2013, riguardante la possibilità di richiedere al fornitore / soggetto che esegue i lavori il riconoscimento del c.d. “sconto in fattura” in luogo della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali di cui al medesimo art. 14 (interventi di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007), a decorrere dall’1.1.2020 tale possibilità è circoscritta agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di importo pari o superiore a € 200.000.
Si rammenta che in base all’Allegato 1 del DM 26.6.2015, per ristrutturazioni importanti di primo livello si intende l’intervento che “oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio”.
PROROGA DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – comma 175, lett. a)
Con la modifica dell’art. 14, DL n. 63/2013 è confermata la proroga dal 31.12.2019 al 31.12.2020 del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007 per poter fruire della detrazione del 65% – 50%.
PROROGA DETRAZIONE RECUPERO EDILIZIO – comma 175, lett. b), n. 1)
Con la modifica dell’art. 16, comma 1, DL n. 63/2013, è confermata la proroga dal 31.12.2019 al 31.12.2020 del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter fruire della detrazione del 50%, sull’importo massimo di € 96.000, di cui all’art. 16-bis, TUIR.
PROROGA DETRAZIONE “BONUS MOBILI” – comma 175, lett. b), n. 2)
Con la modifica dell’art. 16, comma 2, DL n. 63/2013, è confermato anche per il 2020 il c.d. “bonus mobili”.
In particolare, la detrazione IRPEF del 50% sulla spesa massima di € 10.000 può essere fruita da parte dei soggetti che nel 2020 sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dall’1.1.2019.
ESENZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI / IAP – comma 183
È confermata l’estensione anche al 2020 dell’esenzione IRPEF dei redditi dominicali / agrari dei coltivatori diretti / imprenditori agricoli professionali. Per il 2021 la tassazione ai fini IRPEF dei predetti redditi è fissata nella misura del 50%.
CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0 – commi da 184 a 197
In sede di approvazione è ridefinita la disciplina delle agevolazioni fiscali previste dal Piano nazionale “Impresa 4.0”.
In luogo della proroga del maxi / iper ammortamento è ora previsto il riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese che dall’1.1.2020:
- fino al 31.12.2020; ovvero
- fino al 30.6.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia.
Per la fruizione dell’agevolazione è richiesta un’apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l’individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa.
N.B. La spettanza dell’agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.
La misura del credito d’imposta spetta in percentuali che variano, a seconda della tipologia dei beni e del limite di spesa, Beni di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 dal 40% al 20%, Beni di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 il 15% e altri beni al 6%.
MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 5 quote annuali di pari importo (3 quote per gli investimenti in beni immateriali) a decorrere:- dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni; ovvero
- dall’anno successivo a quello in cui è intervenuta l’interconnessione per gli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B. Qualora l’interconnessione avvenga in un periodo d’impostasuccessivo a quello di entrata in funzione, il credito d’imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli “altri beni” (nella misura del 6%). Di fatto è applicabile il medesimo meccanismo previsto ai fini dell’iper ammortamento: dall’entrata in funzione del bene fino al momento dell’interconnessione era comunque possibile fruire del maxi ammortamento.ADEMPIMENTI RICHIESTI
Il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell’importo agevolabile.
NB
Le fatture / documenti devono riportare l’espresso riferimento alle disposizioni normative in esame. Relativamente agli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B è richiesta una perizia attestante le caratteristiche tecniche dei beni e l’interconnessione al sistema aziendale.
Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante. Il credito d’imposta:
N.B. Il BENE non può essere ceduto / trasferito “neanche all’interno del consolidato fiscale”.
CREDITO R&S / INNOVAZIONE TECNOLOGICA / ATTIVITÀ INNOVATIVE commi da 198 a 208
In sede di approvazione è introdotto dal 2020 uno specifico credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.
Per la fruizione dell’agevolazione è richiesta un’apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l’individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa.
MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura differenziata a seconda dell’attività.
Attività di ricerca e sviluppo 12% della base di calcolo, nel limite massimo di € 3 milioni
Attività di innovazione tecnologica 6% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni
Attività di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica /innovazione digitale 4.0 10% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni
Attività innovative 6% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni
MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, a condizione che sia stata rilasciata l’apposita certificazione attestante l’effettivo sostenimento delle spese da parte di un revisore legale / società di revisione.
CREDITO RICERCA E SVILUPPO – comma 209
In sede di approvazione è previsto che il credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui all’art. 3, DL n. 145/2013 che doveva trovare applicazione anche per il 2020 è, ora, limitato alle spese sostenute dal 2015 al 2019.
“BONUS FORMAZIONE 4.0” – commi da 210 a 217
In sede di approvazione, il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale “Impresa 4.0” (c.d. “Bonus Formazione 4.0”) di cui all’art. 1, commi da 46 a 56, Finanziaria 2018, è riconosciuto anche per le spese sostenute nel 2020. Rispetto alla disciplina vigente nel 2019, sono apportate le seguenti modifiche:
• il credito riconosciuto in misura diversa in base alla dimensione dell’impresa (50% delle spese, nel limite di € 300.000 per le piccole imprese; 40% delle spese, nel limite di € 250.000 per le medie imprese; 30% delle spese, nel limite di € 250.000 per le grandi imprese) è aumentato per tutte le imprese al 60% (fermi restando i limiti massimi annuali) nel caso in cui i destinatari
delle attività di formazione siano lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, ai sensi del DM 17.10.2017.
“BONUS FACCIATE” – commi da 219 a 224
È confermata con modifiche e implementazioni l’introduzione della nuova detrazione, c.d. “bonus facciate”, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi edilizi sulle strutture opache della
facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68.
Se gli interventi influiscono sulle caratteristiche termiche dell’edificio ovvero interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda dello stesso, è necessario rispettare i requisiti previsti dai DDMM 26.6.2015 e 11.3.2008 e, ai fini dei controlli, quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell’art. 14, DL n. 63/2013 (riguardanti gli interventi di riqualificazione energetica).
La detrazione spettante va ripartita in 10 quote annuali di pari importo (non è previsto un limite massimo di spesa).
RIPRISTINO ACE – comma 287
È confermata la soppressione già dal 2019 dell’agevolazione ex art. 2, commi da 1 a 8, DL n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita”, ossia della tassazione agevolata degli utili reinvestiti (aliquota IRES 15%).
Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinato applicando la percentuale pari all’1,3%.
MISURE PREMIALI PER FAVORIRE I PAGAMENTI ELETTRONICI – commi da 288 a 290
È confermato il riconoscimento di un rimborso in denaro, al fine di incentivare l’utilizzo di pagamenti elettronici, a favore delle persone fisiche “private” maggiorenni residenti in Italia che effettuano “abitualmente” acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici. È demandata al MEF l’emanazione delle disposizioni attuative di tale previsione.
SPESE VETERINARIE – comma 361
In sede di approvazione con la modifica dell’art. 15, comma 1, lett. c-bis), TUIR, è previsto l’aumento da € 387,34 a € 500 della detrazione delle spese veterinarie (resta ferma la franchigia di € 129,11).
RIMODULAZIONE ONERI DETRAIBILI IN BASE AL REDDITO – comma 629
Con l’aggiunta dei nuovi commi 3, 3-bis e 3-ter all’art. 15, TUIR è confermata la rimodulazione delle detrazioni per oneri in base al reddito del contribuente, assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze, come segue:
- intero importo qualora il reddito complessivo non sia superiore a € 120.000;
- per la parte corrispondente al rapporto tra € 240.000, diminuito del reddito complessivo e €120.000, qualora il reddito complessivo sia superiore a € 120.000.NBLa detrazione spetta per l’intero importo per le seguenti spese:
- interessi passivi prestiti / mutui agrari (nel limite dei redditi dei terreni);
- interessi passivi mutui ipotecari per l’acquisto / costruzione dell’abitazione principale;
- spese sanitarie.ACCISA GASOLIO COMMERCIALE – comma 630Come noto, a favore degli esercenti l’attività di autotrasporto merci, sia in c/ proprio che per c/terzi, è previsto un beneficio connesso con la spesa per il carburante di veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t, c.d. “caro petrolio”.
NB• In sede di approvazione è previsto che dall’1.10.2020 (il testo originario prevedeva dall’1.3.2020) l’agevolazione non è riconosciuta per il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 3 inferiore (dal 2021 Euro 4 o inferiore).
FRINGE BENEFIT VEICOLI AZIENDALI – commi 632 e 633
In sede di approvazione è stata ridefinita la disciplina relativa agli autoveicoli / motocicli / ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti. Per i contratti stipulati fino al 30.06.2020 è applicabile l’art. 51, comma 4, TUIR nella versione in vigore fino al 31.12.2019.
Per i contratti stipulati dal 01.07.2020 la percentuale applicabile all’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km risulta variabile in relazione alla classe di inquinamento del veicolo.
BUONI PASTO MENSE AZIENDALI – comma 677
Con la modifica della lett. c) del comma 2 dell’art. 51, TUIR è confermato che non concorrono alla formazione del reddito le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di € 4 (buoni pasto cartacei) aumentato a € 8 se rese in forma elettronica (buoni pasto elettronici).
TRACCIABILITÀ DELLE DETRAZIONI – comma 679 e 680
È confermato che la detrazione IRPEF del 19% relativa agli oneri di cui all’art. 15, TUIR (spese sanitarie) è riconosciuta a condizione che la spesa sia sostenuta mediante mezzi tracciabili, come versamento bancario / postale / altri sistemi di pagamento tracciabili di cui all’art. 23, D.Lgs. n. 241/97 (ad esempio, carta di debito / di credito / prepagata).
NB
La disposizione non è applicabile alla detrazione spettante per l’acquisto di medicinali / dispositivi medici nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche / private accreditate al SSN.
E’ necessario quindi che le fatture dal 01.01.2020 riferite a spese sanitarie, siano consegnate allo “Studio Ferraro” con attaccato il documento (bancomat, carta di credito, bonifico ecc) che comprova l’avvenuto pagamento con mezzi tracciabili, condizione necessaria per essere inserite in dichiarazione e quindi per essere detraibili, altrimenti saranno restituite senza possibilità di detrazione.
E’ opportuno che i professionisti medici, informino i loro pazienti che senza il pagamento tracciabile viene meno la detrazione fiscale.
ESTROMISSIONE IMMOBILE DITTA INDIVIDUALE – comma 690
In sede di approvazione è riproposta l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale. L’agevolazione:
• è riconosciuta agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31.10.2019;
- riguarda le estromissioni poste in essere dall’1.1 al 31.5.2020;
- richiede il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8%:– nella misura del 60% entro il 30.11.2020;– il rimanente 40% entro il 30.6.2021.
L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.
REGIME FORFETARIO – commi 691 e 692
È confermata l’introduzione di una serie di modifiche al regime forfetario che restringono la platea dei soggetti interessati all’adozione dello stesso dal 2020. In particolare le modifiche riguardano
le condizioni di accesso / mantenimento del regime, con la conseguenza che molti soggetti forfetari nel 2019 dovranno “ritornare” dal 2020 al regime ordinario.
In sintesi è previsto:
- il mantenimento del limite di ricavi / compensi dell’anno precedente pari a € 65.000;
- la reintroduzione del limite (ora pari a € 20.000) relativo alle spese per lavoro (fino al 2018 fissato a € 5.000).Rilevanti restrizioni sono introdotte (o meglio reintrodotte) anche per quanto riguarda le cause di esclusione disciplinate dal comma 57 dell’art. 1, Finanziaria 2015.
Sono confermate le incompatibilità introdotte dalla Finanziaria 2019 per i collaboratori familiari, per i soci di società di persone e di srl, nonché per i soggetti che operano prevalentemente nei confronti di committenti ex datori di lavoro nel biennio precedente.È nuovamente operante l’esclusione dal regime forfetario per i soggetti che possiedono redditi da lavoro dipendente / assimilati eccedenti € 30.000.
Sono pertanto penalizzati i dipendenti e i pensionati con redditi superiori al predetto limite i quali dal 2020 sono obbligati ad applicare il regime ordinario.È incentivato l’utilizzo della fattura elettronica prevedendo la riduzione di un anno del termine di decadenza dell’attività di accertamento ex art. 43, DPR n. 600/73.
È infine espressamente prevista la rilevanza del reddito forfetario per il riconoscimento /determinazione delle deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura tributaria.
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – commi 693 e 694
È confermata, per effetto della modifica dell’art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:
• terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
• partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà /
usufrutto;
alla data dell’1.1.2020, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
È fissato al 30.6.2020 il termine entro il quale provvedere:
alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
• al versamento dell’imposta sostitutiva.
L’imposta sostitutiva risulta ora fissata nelle seguenti misure:
- 11% (invariata) per le partecipazioni qualificate;
- 11% (in precedenza 10%) per le partecipazioni non qualificate;
- 11% (in precedenza 10%) per i terreni.
IMPOSTA SOSTITUTIVA PLUSVALENZE CESSIONE IMMOBILI – comma 695
In caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati / costruiti da non più di 5 anni l’art. 1, comma 496, Finanziaria 2006, prevede la possibilità di optare ai fini della tassazione della plusvalenza realizzata (su richiesta del cedente resa al notaio), per l’applicazione di un’imposta sostituiva, in luogo della tassazione ordinaria.
È confermato che la predetta imposta sostitutiva, riscossa dal notaio, è ora aumentata dal 20% al 26%.
RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA – commi da 696 a 703
È confermata la riproposizione della rivalutazione dei beni d’impresa (ad esclusione dei c.d. “immobili merce”) e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali.
La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2019 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2018 appartenenti alla stessa categoria omogenea.
Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d’imposta.
È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%. Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2022) tramite il versamento di un’imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:
- 12% per i beni ammortizzabili;
- 10% per i beni non ammortizzabili.
In sede di approvazione è previsto che le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l’eventuale affrancamento della riserva vanno versate:• per importi fino a € 3.000.000 in un massimo di 3 rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il saldo IRES, le altre con scadenza entro il termine previsto per il saldo IRES relativo ai periodi d’imposta successivi;
• per importi superiori a € 3.000.000 in un massimo di 6 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il saldo IRES, la seconda entro il termine per previsto per il versamento della seconda / unica rata dell’acconto IRES relativo al periodo d’imposta successivo, le altre con scadenza, rispettivamente, entro il termine previsto per il saldo IRES e il termine previsto per il versamento della seconda / unica rata dell’acconto IRES per i periodi d’imposta successivi.
Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.
A seguito dell’espresso richiamo contenuto nel comma 10 trovano applicazione, “in quanto compatibili”, le disposizioni degli artt. 11, 13, 14 e 15, Legge n. 342/2000 e del relativo Decreto attuativo n. 162/2001, del Decreto n. 86/2002 nonché dei commi 475, 477 e 478 dell’art. 1, Legge n. 311/2004.
PROROGA DETRAZIONE “BONUS VERDE”
Si evidenzia che nell’ambito del recente DL n. 162/2019, c.d. “Decreto 1000 proroghe”, è contenuta la proroga per il 2020 del c.d. “Bonus verde”, ossia della detrazione IRPEF del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario / detentore dell’immobile sul quale sono effettuati interventi di:
• “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
• realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
CEDOLARE SECCA IMMOBILI COMMERCIALI
Merita sottolineare, infine, che non è stata riproposta per il 2020 l’applicazione della cedolare secca del 21% ai contratti relativi a unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) di superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente.