Eccoci nuovamente a dover interpretare decreti “sfornati”, come ormai consuetudine del Governo in carica, mi riferisco al Decreto Legge n. 23 dell’08.04.2020, pubblicato questa notte in Gazzetta ufficiale, che reca misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, nonché di interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. Ma vediamo in dettaglio le misure che al momento sembrano essere potenzialmente di interesse comune, anche se le aspettative potrebbero essere deluse!

MISURE DI SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE

Prestiti alle imprese con garanzia dello Stato dal 90% al 100% per PMI, aziende e partite IVA.
Le linee di intervento sono due e vengono differenziate in considerazione della dimensione aziendale.

  1. Mediante SACE S.P.A verranno concesse, fino al 31 dicembre 2020, garanzie in favore di banche, istituti finanziari nazionali ed internazionali, per finanziamenti destinati a supporto di piccole imprese e medio imprese inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti, garantiti dallo Stato dal 70% al 90%. Potranno accedervi le imprese di ogni dimensione.
  2. Al Fondo di Garanzia per le PMI vengono invece affidati 30 miliardi di euro per finanziamenti senza procedura di valutazione, di importo fino a 25.000 euro e garantiti al 100% rivolti a piccole e medie imprese, inclusi lavoratori autonomi e professionisti titolari di partita IVA.

Un ulteriore linea di credito agevolata è prevista anche per i finanziamenti di importo superiore: per le imprese fino a 499 dipendenti e con ricavi fino a 3,2 milioni di euro e la garanzia potrà arrivare al 100%, sommando al 90% della quota coperta dallo Stato un ulteriore 10% coperto da Confidi.

Per richiedere i prestiti garantiti dallo Stato sarà fondamentale l’interlocuzione tra Governo e banche e, dall’ABI arriva la notizia di una task force per l’attuazione delle misure previste dal Decreto n. 23 dell’8 aprile 2020.

Per accedere ai finanziamenti garantiti di cui al punto 1 mediante SACE SPA devono essere rispettate le seguenti condizioni:

  • la garanzia è rilasciata entro il 31.12.2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con possibilità di avvalersi di un preammortamento di 24 mesi;
  • al 31 dicembre 2019 l’impresa beneficiaria non doveva trovarsi nella categoria di imprese in difficoltà come definito dal regolamento Ue n.651/2014 e seguenti e alla data del 29 febbraio 2020 non doveva risultare presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario.
  • L’importo del prestito assistito da garanzia non può essere superiore al maggiore tra il 25% del fatturato annuo dell’impresa relativi al 2019 e il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019;
  • La garanzia per eventuale mancato rimborso copre :
    1. Il 90% dell’importo finanziato per le imprese con meno di 5000 dipendentie fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
    2. L’80% dell’importo finanziato per imprese con fatturato tra 1,5 miliardi dieuro e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti;
    3. Il70%dell’importofinanziatoperimpreseconconfatturatooltre5miliardidi euro;
  • Le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo difinanziamento coperto da garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia;
  • L’impresa beneficiaria della garanzia si impegna a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020, così pure le imprese appartenenti allo stesso gruppo;
  • L’impresa beneficiaria della garanzia si impegna a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
  • Il finanziamento coperto da garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi localizzati in Italia;
  • Qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo o di altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti per il raggiungimento dei limiti indicati sul fatturato, si cumulano, tenendo in considerazione anche i finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche concessi alle imprese appartenenti allo stesso gruppo.

Art.13 Fondo Centrale di garanzia PMI

In deroga alla normativa vigente sul Fondo di cui all’art.2, comma 100, lettera a) della L. n. 662/96 e fino al 31.12.2020, la garanzia è concessa a titolo gratuito con percentuale di copertura della garanzia pari al 90% alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, previa autorizzazione della Commissione Europea per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi; la garanzia potrà arrivare al 100%, sommando al 90% della quota coperta dallo Stato un ulteriore 10% coperto da Confidi; In questo caso però è prevista la preventiva valutazione e la garanzia concessa potrà arrivare fino al 90% dell’importo.

Per le imprese con ricavi fino a 3,2 milioni di euro, la cui attività risulta danneggiata dall’emergenza COVID-19 che deve essere autocertificata ai sensi dell’art.47 del DPR n. 445/2000, la garanzia del 90% dell’importo può essere cumulata con un’altra garanzia di un soggetto terzo al fine di ottenere prestiti garantiti al 100% fino ad un massimo di 800.000 euro, importo calcolato considerando sempre il limite del 25% dei ricavi.

Prestiti alle imprese garantiti dallo Stato al 100% e fino a 25.000 euro: requisiti, limiti e modalità di accesso.
Sempre l’articolo 13 potenzia il Fondo di Garanzia per le PMI. Potranno accedervi in maniera semplificata le PMI ed i professionisti, la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000, per i quali viene prevista la possibilità di richiedere prestiti garantiti dallo Stato al 100% e senza procedura di valutazione.

Anche qui occorre la preventiva autorizzazione della Commissione Europea. Vengono fissati i seguenti limiti e requisiti per accedere al prestito fino a 25.000 euro:

  • la durata massima del finanziamento è fissata in 6 anni;
  • l’importo massimo richiesto non può superare il 25% dei ricavi del beneficiario (in base all’ultima dichiarazione dei redditi o all’ultimo bilancio depositato), ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019 da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000, e comunque non superiore a 25 mila euro;
  • il rimborso del capitale decorre non prima di 24 mesi successivi all’erogazione del prestito.Sono state inserite altre disposizioni temporanee in deroga ad alcuni articoli del codice civile in ambito societario, in particolare:
  • dalla data di entrate in vigore del decreto e fino al 31.12.2020 non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale (art. 2446, 2447,2482-bis) in conseguenza di perdite di esercizio realizzate nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data;
  • Ai finanziamenti effettuati dai soci a favore della società, fino al 31.12.2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497 quinquies (sospesa la postergazione del rimborso ai soci rispetto alla soddisfazione degli altri creditori)Art.11 Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito:
    Sono sospesi dal 09 marzo 2020 al 30.04.2020 i termini di scadenza relativi ai vaglia cambiari, cambiali, e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del decreto e aventi efficacia esecutiva nello stesso periodo.
    L’assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno stesso di presentazione. La sospensione opera sui termini per la presentazione al pagamento, i termini per la levata al protesto, il termine per il pagamento tardivo dell’assegno. I protesti levati dal 09 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del decreto non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio.Anche per la disciplina del fallimento sono state considerate le seguenti misure:

    – sottrarre le imprese all’apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza, sino a quando durerà l’emergenza;

    – sterilizzare il periodo dell’emergenza ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei creditori (quindi quando il periodo emergenziale sarà passato, i creditori potranno se del caso proporre le azioni revocatorie);

    – viene disposto il rinvio integrale dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) al 1° settembre 2021;

MISURE FISCALI E CONTABILI

Art.18 Sospensione di versamenti tributari e contributivi

Art.21 (Rimessione in termini per i versamenti)
Se eseguiti entro il 16 aprile, si considerano regolarmente effettuati i versamenti originariamente in scadenza il 16 marzo e prorogati al 20 marzo
2020 dal decreto Cura Italia. In tal caso non sarà irrogabile alcuna sanzione, né saranno dovuti interessi. Il decreto prevede, in sostanza, una rimessione in termini per i contribuenti che, tratti in errore, potrebbero aver omesso il versamento di tributi i cui termini di pagamento non sono stati sospesi dal D.L. n. 18/2020. La rimessione in termini vale anche per i contribuenti di maggiori dimensioni, con ammontare di ricavi/compensi nel periodo d’imposta precedente superiore a 2 milioni di euro, che avrebbero dovuto versare IVA, ritenute e contributi entro il 20 marzo.

Nel campo fiscale il decreto, in aggiunta alle misure già previste con il “Cura Italia”, dispone:
– la sospensione del pagamento IVA, ritenute lavoro dipendente e redditi assimilati, contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, per i soggetti con calo di fatturato di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese nel periodo d’imposta precedente per le scadenze del 16/04, e con calo di fatturato di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese nel periodo d’imposta precedente per le scadenze del 16/05, per le aziende con ricavi/compensi sotto i 50 milioni,

– la stessa sospensione opera per le aziende con ricavi/compensi oltre i 50 milioni, ma con la riduzione di almeno il 50% del fatturato a confronto sempre nei mesi di marzo e aprile 2019/2020;
– la sospensione in ogni caso dei detti versamenti per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019;
– la sospensione del versamento IVA per i residenti delle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza), se il calo del fatturato sia di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni.
I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 30 giugno, in unica soluzione o con la possibilità di rateizzazione in 5 rate mensili di pari importo.

Art.30 (credito d’imposta acquisto dispositivi di protezione)
Viene allargato anche all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali il credito d’imposta al 50% previsto già dall’art.64 del D.L.n.18/2020 per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro; Si attende il decreto che fissa i criteri e le modalità di applicazione per entrambi i crediti.

Art.22 (termini consegna e trasmissione CU 2020)
Non si applica la sanzione per tardiva trasmissione delle Cu se le stesse sono trasmesse in via telematica entro il 30 aprile 2020.

Art.26 (imposta di bollo fatture elettroniche)
Viene modificato il calendario delle scadenze per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Ad alcune condizioni: infatti, nell’ipotesi in cui l’imposta di bollo sulle e-fatture relative al primo trimestre 2020 sia inferiore a 250 euro, il versamento può essere effettuato entro la scadenza del secondo trimestre, quindi entro il 20 luglio. Nel caso in cui, invece, risulti inferiore a 250 euro l’importo complessivo dell’imposta dovuta per i primi sei mesi dell’anno, allora il versamento può essere posticipato alla scadenza prevista per il versamento del terzo trimestre, quindi al 20 ottobre 2020. Nulla cambia, invece, per le scadenze di versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre.

Giustizia

Con l’attuale decreto viene previsto l’ulteriore spostamento, dal 15 aprile all’11 maggio, del termine concernente:
– il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari,
– la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari e deposito della loro motivazione, proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali);
– la sospensione dei termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie.

Per eventuali chiarimenti contattare lo studio a mezzo mail o tramite la nostra pagina contatti cliccando qui.